Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

Art. 59 – RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%; 
  • b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero: riduzione del 20%;  

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 

Art.60 – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 59.

Art. 61 – RIDUZIONE PER IL RECUPERO

1. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza:

  • a) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti urbani di almeno 500 kg e fino a 5.000 kg, è ridotta del 5%;
  • b) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti urbani compresa tra i 5.000 kg ed i 50.000 kg, è ridotta del 10%;
  • c) nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti urbani superiore ai 50.000 kg, è ridotta del 15%.

2. La riduzione di cui al comma 1 è applicata a consuntivo, con compensazione sul tributo dovuto per l’annualità successiva o, in caso di cessazione dell’utenza nel corso dell’anno, con rimborso delle somme versate corrispondenti all’ammontare della riduzione, a seguito di presentazione da parte del contribuente di apposita dichiarazione, contenente l’indicazione della tipologia dei rifiuti urbani avviati al recupero e dei relativi codici CER, ed a seguito di dimostrazione dell’effettivo avvenuto avvio al recupero attraverso la produzione, in allegato alla dichiarazione, della seguente documentazione:

  • a) attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l’attività di recupero;
  • b) copia del registro di carico e scarico;
  • c) copia dell’autorizzazione ai sensi di legge dell’impianto di recupero.

3. La dichiarazione e la documentazione di cui al comma 2 devono essere presentate al Comune entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale la riduzione deve trovare applicazione; in caso di cessazione dell’utenza la dichiarazione e la documentazione devono essere presentate entro 90 giorni dalla cessazione medesima.

4. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui al comma 3 della dichiarazione e della documentazione specificata nel medesimo comma o in caso di presentazione solo di parte della documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l’avvenuto avvio al recupero dei rifiuti urbani, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione.

Art. 61 bis – RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.       

2. Ai sensi dell’art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell’utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall’art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali. L’opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.             

4. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.      

Art. 62 – RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 20% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento di rifiuto differenziato di qualsiasi tipologia, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.  

Art. 63 – AGEVOLAZIONI

1. Il Comune può concedere all’utenza agevolazioni parziali o totali (esenzioni) al pagamento della tariffa nei seguenti casi:

  • a) utenza domestiche attive, costituite da persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale (quali, a titolo d’esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, le categorie di utenze da agevolare sulla base del sistema ISEE e i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall’INPS, persone o nuclei assistiti dai servizi socio assistenziali);
  • b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d’esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultra-sessantacinquenni).
  • c) i locali e le aree, adibiti esclusivamente all’attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;
  • d) le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui al comma c), associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

2. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall’Amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all’interessato.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 59.

Art. 64 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

Servizio di gestione tariffe e rapporti con gli utenti